giovedì 12 novembre 2009

Che dice la legge Bersani 40/2007?


E un  pacchetto di liberalizzazioni promosso dal ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani, con il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007, con l'intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza, snellire le pratiche burocratiche.

Cosi, furono aboliti i costi di ricarica per la telefonia mobile per esempio.

Vediamo che c'era di nuovo per le professioni turistiche e in particolare per l'accompagnatore turistico; cito la legge:
Art. 10 della Legge 40/2007 detto Decreto Bersani

Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.
Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni (Riforma della legislazione nazionale del turismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92:
«Art. 7 (Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
...
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
… (continua)

E molto esplicito il testo di legge! Se non lo fosse abbastanza per te, leggi le spiegazioni date dallo stesso Ministero relativamente a questa legge:
→ le attività di guida turistica e accompagnatore turistico non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza. Per fare la guida turistica o l’accompagnatore bisogna avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali.
→ ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante, salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio.
→ ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio di attività di accompagnatore turistico, salvo .dimostrare conoscenze specifiche qualora non siano state oggetto di un corso specifico.

2 commenti:

  1. ciao, vorrei dei chiarimenti a proposito dei requisiti per accedere al concorso per accompagnatore turistico. Io sono ho il diploma di liceo linguistico e mi sto per laureare in storia dell'arte (per ora ho solo il diploma triennale in storia dell'arte). Leggendo il testo di legge mi sembra di capire che nessuno dei due sia compatibile con i requisiti per accedere al concorso per accompagnatore.
    Nel caso invece mi fossi sbagliata, quali esami che attengono all'ambito turistico dovrei inserire? e cosa si intende per programma? trovo un po' difficile rintracciare i programmi degli esami avendone sostenuti più di 40!!!
    Mi rendo conto che avrei potuto rivolgermi all'ufficio competente, ma ho scoperto oggi che è uscito il bando e non faccio più in tempo ad andare presso gli uffici (mi riferisco a quello della provincia di roma che scade il 30 novembre)
    Grazie (e complimenti per il sito!!!)
    Giulia

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  2. Ciao Giulia!
    Sorry per il tempo passato da quando hai lasciato il tuo commento!
    Spero che ti sei iscritta all'esame di Roma e che andrà bene per te.
    Inanzitutto, volevo ricordare che nel tuo caso e nel caso di chiunque abbia un laurea, è il caso di chiedere direttamente alla regione di residenza se è valido il titolo di studio. La legge regionale in materia turistica ti potrà anche rispondere parzialmente, è una legge che in ogni caso, recepisce quella nazionale di Bersani.
    Tanti auguri!
    Franck

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