La compensazione in denaro era invece prevista nei casi di negato imbarco per motivi di overbooking o di cancellazione del volo ed era proporzionata alla distanza.
Un caso in esame.
Sentenza della Corte Europea del 29 novembre 2009 - Bruxelles
A seguito del ricorso di 2 passeggeri vittime di ritardi di più di 22 ore con le compagnie Air France e Condor, i tribunali nazionali austriaci e tedeschi sollecitati, hanno chiesto alla Corte Europea di chiarire la legislazione a riguardo.
Condizioni necessarie per l'indennizzo
L'indennizzo potrà essere richiesto per un ritardo di più di 3 ore se non imputabile a "cause eccezionali", escludendo la "scusa del ritardo tecnico" degli aeromobili.
Come per la cancellazione del volo o per overbooking
L'importo forfettario potrà essere compreso tra 250 e 600 euro perché il danno è paragonabile, secondo i giudici europei al danno subito nel caso della cancellazione di un volo o dell'overbooking.
Il vicepresidente della Commissione europea, con delega ai trasporti, Antonio Tajani ha commentato:
"I diritti dei passeggeri sono sempre state una delle mie principali priorità e sono personalmente felice che i diritti dei cittadini siano rafforzati da questa decisione"* Regolamento 261/2004
Le tariffe piene danno la possibilità di prenotare prima di acquistare il biglietto. Di conseguenza, bloccare dei posti senza occuparli, offre al business man per esempio la possibilità dell'indecisione fine all'ultimo sulla scelta del posto che occuperà realmente, lasciando invenduti posti su diversi voli (no show). Per non volare con aerei mezzo pieni e continuare ad offrire questo servizio, le compagnie adottarono la tecnica dell'overbooking, vendendo più posti che ne erano realmente vendibili. Questo occasiona a volte il negato imbarco di uno o più passeggeri che hanno acquistato un biglietto su un aereo sopra prenotato.
D'altronde, il mancato imbarco può essere dovuto alla cancellazione di un volo da parte della compagnia.
Per questi motivi, il Regolamento dell'Unione Europea n. 261 del 2004 entrato in vigore a febbraio del 2005, assicura la dovuta assistenza ai passeggeri disagiati.
E previsto nei casi di negato imbarco per overbooking o per annullamento del volo, che la compagnia aerea dia assistenza, vitto e alloggio se necessari, viaggio su un volo alternativo e compensazione in denaro (vedere novità riportata nell'ultima sentenza riguardo l'indennizzo anche per il ritardo da 3 ore), sia che si tratti di un volo di linea o di un volo charter (aereo noleggiato)
Le disposizioni del regolamento si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto della UE e anche da aeroporti fuori dell'Unione se il volo è eseguito da un vettore comunitario e che la destinazione è uno dei paesi membri.
Regolamento 261/2004
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