sabato 6 febbraio 2010

Nuove Condizioni Generali di Trasporto delle persone di Trenitalia


Dal 13 dicembre 2009, sono entrate in vigore le nuove Condizioni Generali di Trasporto delle persone di Trenitalia, che danno attuazione alle previsioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Principali novità introdotte
Obblighi informativi
L’impresa ferroviaria ha l’onere di fornire informazioni al viaggiatore, sia prima del viaggio (ad esempio, orari e condizioni per il viaggio più veloce/per la tariffa più bassa, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, etc.) che durante il viaggio (ad esempio, servizi a bordo, prossima fermata, ritardi, etc.).
Garanzie per le persone a mobilità ridotta
Si considerano persone con disabilità o a mobilità ridotta quelle la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di disabilità fisica o mentale o di altra disabilità, nonché per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata ed un adattamento del servizio per rispondere alle loro specifiche esigenze. Sono previste speciali garanzie informative e specifici obblighi di assistenza da parte dei gestori delle stazioni e delle imprese ferroviarie.
Il servizio di assistenza dovrà essere prenotato:
1 ora prima della partenza per i collegamenti nella fascia oraria dalle 8 alle 22 tra le stazioni principali del circuito di assistenza (*); 12 ore prima della partenza per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza; 24 ore prima della partenza per i viaggi internazionali.
(*) Torino P.N.- Genova P.P.- Milano C.le - Venezia S.L.- Verona P.N. - Trieste C.le - Bologna C.le - Firenze S.M.N.
Ancona - Roma T.ni - Bari C.le - Napoli C.le - Reggio di Calabria C.le - Messina C.le - Palermo C.le.
Responsabilità per morte o ferimento di viaggiatori
In caso di morte o ferimento del viaggiatore, entro 15 giorni deve essere riconosciuto il pagamento, a carico
dell’impresa ferroviaria, di una somma adeguata per le immediate necessità economiche, pari ad almeno
21.000,00 euro in caso di morte.
Ambito di applicazione
Ciascun biglietto di viaggio costituisce un singolo e separato contratto di trasporto. Conseguentemente, le tutele garantite dal Regolamento sono riconosciute al passeggero con riferimento al singolo servizio utilizzato, senza che vengano estese – in caso di anormalità della circolazione – ai servizi successivi acquistati dal passeggero per completare il proprio viaggio.
Unica eccezione è costituita dai servizi a media e lunga percorrenza nazionali, i quali saranno oggetto di un unico contratto di trasporto anche in caso di utilizzo di più treni successivi e pur in presenza di più biglietti.
Trasporto nazionale di media e lunga percorrenza e trasporto internazionale
Le nuove Condizioni Generali, che recepiscono le novità di cui al Regolamento, introducono alcune modifiche nei rapporti con la clientela.
- Riconoscimento di un’indennità da ritardo (bonus) pari al 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra i 60 ed i 119 minuti ed al 50% dell’importo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120 minuti; non sarà più possibile richiedere bonus per mancato funzionamento del sistema di climatizzazione.
- Riconoscimento di un’indennità da ritardo anche a favore degli abbonati.
- Possibilità, su richiesta del cliente, di ottenere il pagamento dell’indennità da ritardo in denaro, anziché bonus.
- Riconoscimento dell’indennità da ritardo entro un mese dalla richiesta.
- Previsione di una soglia minima di 4 Euro, al di sotto della quale non sono previste indennità da ritardo.
- In caso di ritardo superiore ai 60 minuti ed al ricorrere di determinate circostanze, riconoscimento del rimborso integrale o di parte del prezzo del biglietto e garanzia di assistenza tramite generi di conforto.
Trasporto regionale
Le previsioni del Regolamento si applicano anche al trasporto regionale, i cui servizi sono oggetto di Contratti di Servizio pubblico stipulati tra Trenitalia e le Regioni/Province Autonome. Le tutele per i passeggeri saranno
pertanto applicate tenendo conto delle modalità previste dai Contratti di Servizio ed in relazione alle specificità proprie dei biglietti e degli abbonamenti regionali. Le principali novità sono riportate di seguito.
- Riconoscimento, per determinate tipologie di biglietti, di un’indennità da ritardo (sottoforma di biglietto a fascia chilometrica) pari al 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra i 60 ed i 119 minuti ed al 50% dell’importo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120 minuti;
- Possibilità, su richiesta del cliente, di ottenere il pagamento dell’indennità da ritardo in denaro, anziché in biglietti a fascia chilometrica.
- Riconoscimento dell’indennità da ritardo entro un mese dalla richiesta.
- Previsione di una soglia minima di 4 Euro, al di sotto della quale non sono previste indennità da ritardo.
- Rimborso integrale, per determinate tipologie di biglietti, del prezzo pagato in caso di ritardo alla partenza pari ad almeno 60 minuti ove il passeggero rinunci al viaggio.
Le presenti informazioni non sostituiscono il testo delle “Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia”, disponibile sul sito http://www.ferroviedellostato.it/ e presso le biglietterie ferroviarie.
Il modulo per la richiesta di indennità da ritardo è disponibile presso le biglietterie Trenitalia e sul sito
http://www.ferroviedellostato.it/ – Trenitalia.

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