lunedì 1 febbraio 2010

Il contratto d'albergo è atipico


Parliamo del contratto d'albergo e del deposito alberghiero
L'ospitalità offerta dalla struttura ricettiva al cliente si formalizza con il contratto d'albergo. E un contratto atipico che non trova formale disciplina legislativa.
Hotel Rojas*** isola di Vulcano (ME)
Si parla di autonomia contrattuale disciplinata dall'Art.1322 del codice civile. E giuridicamente l'accordo con cui l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei locali dell'albergo, convenientemente mobiliati e provisti di adeguati servizi, somministrandogli eventualmente anche il vitto oltre all'alloggio. Il cliente assume anche degli obblighi, pagare il saldo, ossia il prezzo della camera. il contratto d'albergo è, infatti, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, ovvero un contratto in cui all'attribuzione in favore di un soggetto fa riscontro un corrispettivo a carico dello stesso (onerosità), nonché un contratto caratterizzato dal fatto che genera 2 attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione (prestazioni corrispettive)
La responsabilità dell'albergatore secondo il codice civile
L'Art.1783 dispone che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio,
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio,
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
Tale responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. 
Al contrario la responsibilità dell'albergatore è illimitata sulla base di quanto disposto dall'Art.1784 del cc, per le cose consegnategli in custodia e per quelle di cui ha illegittimamente rifiutato la custodia. L'albergatore, infatti, è obbligato ad accettare in custodia le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore. egli può rifiutarsi sono se si tratta di oggetti pericolosi.
Quando invece, la deteriorazione, la destruzione o la sottrazione siano dovuti al cliente, a forza maggiore o alla natura stessa della cosa, l'albergatore non può essere ritenuto responsabile.

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