mercoledì 13 gennaio 2010

Strutture ricettive alberghiere Legge n.33 del 2002 Regione Veneto


La legge regionale del veneto n.33 del 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" definisce dall'art. 22 all'art. 44, le strutture alberghiere ed extralberghiere, le strutture ricettive all'aperto, la loro classificazione, la pratica dei prezzi applicabili a tali servizi, regolamenta i periodi di apertura delle strutture ricettive, detta la regolamentazione in termini di apertura, di esercizio, di cessazione e le relative sanzioni previste in caso d'inadempienza da parte dell'esercente. 
E un esempio di recepimento della legge quadro n.135 del 2001 e della modifica costituzionale che attribuiva alle regioni la potestà legislativa in materia di turismo (entro i limiti previsti dalla stessa costituzione) da parte delle regioni. In questo posto ci soffermiamo sulle questioni relative alla ricettività turistica nel Veneto e vediamo insieme i primi articoli. Per continuare lo studio della legge regionale, clicca qui.

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Il seguente testo di legge presenta delle ommissioni volontarie e delle differenze rispetto al testo originale al quale si rapporta per motivi di chiarenza e per dare maggiore rilievo ai punti essenziali da ritenere. Se vorrai leggere il testo originale nella sua integrità, clicca qui. Per scaricare separatamente gli allegati citati in questo articolo, clicca qui.

Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere (5)
1. Alberghi Strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria.
Forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori.
In camere, suite (camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno), junior suite (camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato) e unità abitative (costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite)
2. Motel Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti
3. Villaggi-albergo Strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.
4. Residenze turistico-alberghiere Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. E’ consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
5. Residenze d'epoca alberghiere Strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
Beauty-farm Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
Dipendenze L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
Letto aggiunto Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

Art. 23 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere
1. Non meno di 7 camere, oppure, 7 suite/junior suite, ovvero, 7 unità abitative con esclusione delle dipendenze.
2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato C e sono contrassegnati con 5, 4, 3, 2 e 1 stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato D e sono contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. L'allegato E indica le superfici minime delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.
5 stelle lusso Per alberghi 5 stelle quando hanno almeno 5 degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale (allegato B)
Si possono usare le seguenti dizioni:
Hotel In alternativa alla dizione di albergo
Grand hotel se almeno 5 stelle
Palace hotel se almeno 4 stelle
Garnì o meublé Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo.
Dipendenze Classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.
Direttore d'albergo che può coincidere con il responsabile, obbligatori per le categorie 5 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle.

Art. 24 - Superfici e cubatura minime.
Si applica la disciplina prevista dall'Art. 4 del regio decreto 1102/1925, e successive modificazioni.
Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 97/1995, convertito con modificazioni dalla legge 203/1995, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a 1 letto e delle camere a 2 o più letti fino al 25% nelle strutture alberghiere classificate a 1stella, 2 stelle o 3 stelle e fino al 20% nelle strutture alberghiere classificate a 4 stelle, 5 stelle o 5 stelle lusso.
La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 97/1995, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali.
L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

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